1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto a un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi attuale e futura. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati, o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore industria.
2. Ogni forma di utilizzazione dei fonogrammi elencata al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal produttore dei fonogrammi. L'autorizzazione deve indicare la misura del compenso e le modalità necessarie all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di